Sez. 2, Sentenza n. 11889 del 07/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171316 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSARIETÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE INSINDACABILE E DISCREZIONALE DEL P.M. - CONSEGUENZE IN DIBATTIMENTO E RELATIVI POTERI DEL GIUDICE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSARIETÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE INSINDACABILE E DISCREZIONALE DEL P.M. - CONSEGUENZE IN DIBATTIMENTO E RELATIVI POTERI DEL GIUDICE.*
La valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro "specialità" agli effetti del giudizio direttissimo, è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice del dibattimento, a differenza del caso in cui non sussistano le condizioni formali di legittimazione del rito direttissimo, qualora ritenga insussistente la condizione di legittimazione sostanziale, non può trasmettere gli Atti al P.m., ma deve procedere all'istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo chiuso il dibattimento, se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (Conf mass n 145312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)