Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145312 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSARIETA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSARIETA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*
La valutazione concernente la necessita di procedere ad indagini e di stabilire la loro 'specialità agli effetti del giudizio direttissimo, e affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice del dibattimento, a differenza del caso in cui non sussistano le condizioni formali di legittimazione del rito direttissimo, qualora ritenga insussistente la condizione di legittimazione sostanziale, non puo trasmettere gli Atti al pubblico ministero, ma deve procedere all'istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo chiuso il dibattimento, se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (Conf mass nn 143501, 139151, 135432, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)