Sez. 2, Sentenza n. 8079 del 22/05/2003 (Rv. 563436 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di una società di persone - Appello proposto in proprio da persona fisica - Inammissibilità - Società in liquidazione - Soggetti legittimati all'appello - Liquidatori.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
In applicazione del principio secondo cui, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone, l'appello proposto dal singolo socio, in proprio e senza alcun riferimento alla società stessa, è inammissibile (in quanto quest'ultima, pur sprovvista di personalità giuridica, costituisce, comunque, un autonomo centro di interessi dotato di propria capacità processuale), deve ritenersi parimenti inammissibile l'appello proposto dal legale rappresentante dell'ente qualora questo sia stato posto in liquidazione, spettando in tal caso ai (soli) liquidatori la relativa rappresentanza, ex artt. 2315, 2310 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)