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Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 05/04/1976 (Rv. 379880 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CERTIFICAZIONE DELL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - IMPUGNAZIONE INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO VERTENTE SULLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1976-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379880-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CERTIFICAZIONE DELL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - IMPUGNAZIONE INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO VERTENTE SULLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*

Nella controversia vertente sulla cessazione della proroga legale di contratto agrario, per il caso in cui il concedente intenda compiere radicali trasformazioni del fondo, in forza di piano dichiarato attuabile ed utile dall'ispettorato dell'agricoltura, la pendenza, dinanzi al consiglio di stato, di impugnazione avverso la predetta certificazione dell'ispettorato non comporta ipotesi di sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, non vertendosi in tema di accertamento incidentale riservato ad altro giudice. Infatti, poiche, al fine di esercitare l'Azione per la cessazione della proroga legale, e necessario che il concedente produca attestazione dell'ispettorato agrario sull'attuabilita ed utilita del piano di trasformazione, il giudice civile ha il potere di indagare sulla legittimita dell'attestazione, quale atto amministrativo idoneo ad incidere su diritti soggettivi, disapplicandola come non conforme a legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1961 num. 527 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)