Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 09/12/2013 (Rv. 628845 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Presunzione di colpa del direttore generale della SIM per insufficienza del patrimonio di vigilanza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia nei confronti del direttore generale di una società d'intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicché il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)