Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 09/11/2015 (Rv. 637769 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Amministratori non esecutivi di enti creditizi - Dovere di agire informati ed ostacolare l'evento dannoso - Fondamento - Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Ripartizione dell'onere probatorio - Contenuto - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 47, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 26, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)