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Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 11/02/1987 (Rv. 450936 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450936-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non è vietato al giudice del merito desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato, quando esse al suo prudente apprezzamento appaiono, in concorso con altri elementi, dotate di efficacia probante; e ciò anche se trattasi di testimonianza de relato ex parte actoris, le quali sono prive di valore probante ove siano considerate isolatamente. (Conf 1109/80, mass n 404587; (Conf 2565/79, mass n 398902).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)