Sez. L, Sentenza n. 2565 del 04/05/1979 (Rv. 398902 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - DESUNZIONE DI ELEMENTI UTILI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - TESTIMONIANZA DE RELATO EX PARTE ACTORIS - ESTENSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - DESUNZIONE DI ELEMENTI UTILI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - TESTIMONIANZA DE RELATO EX PARTE ACTORIS - ESTENSIONE.*
Non e vietato al giudice del merito desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato, quando esse al suo prudente apprezzamento appaiono, in concorso con altri elementi, dotate di efficacia probante; e cio anche se trattasi di testimonianza de relato ex parte actoris, le quali sono prive di valore probante ove siano considerate isolatamente. (Conf sulla prima parte 4003/75, mass n 378294; (Conf sulla seconda parte 78/75, mass n 373225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)