Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 14/02/1990 (Rv. 465343 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE "DE RELATO" - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE "DE RELATO" - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
La deposizione "de relato ex parte", con la quale cioè il teste riferisce dichiarazione resegli da uno dei contendenti, pure se priva di valore probatorio, isolatamente considerata, può fornire al giudice del merito utili elementi di convincimento, ove sia suffragata da altre risultanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche, come si può verificare nel caso in cui sia attinente a comportamenti intimi e riservati delle parti, non suscettibili di percezione diretta dai testimoni. (Conf 1492/87, mass n 450936; (Conf 7062/86, mass n 449139; (Conf 3755/85, mass n 441337).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)