Sez. 5, Sentenza n. 859 del 28/10/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289026-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Scadenza del termine ex art. 405 cod. proc. pen. - Reato permanente - Perdurare della condotta - Nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato - Legittimità - Utilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della nuova iscrizione - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Qualora successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini relative ad un reato permanente, e delle successive proroghe, emergano fatti nuovi che consentano di attestare il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procedere ad una nuova iscrizione, nei confronti dello stesso indagato, con piena utilizzabilità delle risultanze dell'attività investigativa compiuta anche prima della nuova iscrizione. (Fattispecie in tema di associazione mafiosa, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la nuova iscrizione, avente ad oggetto ulteriori elementi da cui desumere la perdurante partecipazione dell'indagato alla medesima associazione, emersi dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari).
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)