diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 22016 del 06/03/2019 Cc. (dep. 20/05/2019) Rv. 276965 - 01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Successione di iscrizioni nei confronti dello stesso indagato - Decorrenza del termine per le indagini preliminari - Computo - Criteri – Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276965-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittime più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)