Sez. 5, Sentenza n. 14506 del 19/11/2001 (Rv. 550359 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Sanatoria ex legge n. 882/1980 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
La dichiarazione I.V.A. non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile né a norma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 né a norma dell'art. 21 della legge n.154/1989, che dettano entrambi disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarità formali in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, poiché il legislatore delle sanatorie non ha esteso tale disciplina anche alle dichiarazioni IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5, Legge 27/04/1989 num. 154 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)