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Sez. 5, Sentenza n. 44247 del 17/07/2013 Ud. (dep. 30/10/2013) Rv. 257714 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE | Declaratoria di inammissibilità della domanda con sentenza - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257714-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE

In tema di esclusione della parte civile, l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 cod.proc.pen. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)