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Sez. 6, Sentenza n. 32478 del 05/07/2016 Ud. (dep. 26/07/2016) Rv. 267987 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE | Declaratoria di inammissibilità della domanda con sentenza - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267987-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE

In tema di esclusione della parte civile, la dichiarazione di inammissibilità della costituzione può essere pronunciata anche con la sentenza che definisce il giudizio, in quanto l'ordinanza dibattimentale di ammissione ha efficacia provvisoria, essendo sempre consentito il controllo sui presupposti di legittimità formale e sostanziale richiesti per l'esercizio dell'azione civile in sede penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)