Sez. 1, Sentenza n. 2505 del 18/09/1974 (Rv. 370947 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI DI STRADE ED AUTOSTRADE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI DI STRADE ED AUTOSTRADE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 riguarda gli Atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge (costruzioni stradali ed autostradali) e non si estende, pertanto, anche all' IGE la quale non ha come presupposto dell'imposizione un atto o un contratto, ma un'entrata, in relazione all'ammontare della quale viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (V 1540'69, mass n 340396).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)