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Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/03/1976 (Rv. 379537 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CAUSA CON PIU CONVENUTI - COSTITUZIONE DI ALMENO UNO DI QUESTI - SUFFICIENZA - ATTO RIASSUNTIVO NOTIFICATO AI CONVENUTI SU ISTANZA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379537-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CAUSA CON PIU CONVENUTI - COSTITUZIONE DI ALMENO UNO DI QUESTI - SUFFICIENZA - ATTO RIASSUNTIVO NOTIFICATO AI CONVENUTI SU ISTANZA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

In ipotesi di causa con piu convenuti, al fine di consentire la normale prosecuzione del processo e di evitarne la quiescenza per mancata Costituzione delle parti nei termini prescritti (artt 171 e 307 cod proc civ), e sufficiente la Costituzione tempestiva di almeno uno dei convenuti. Ove cio si verifichi, l'eventuale atto riassuntivo, che sia stato notificato ai convenuti su istanza dello attore, e privo di alcun valore, non essendo mai entrato il processo in una situazione di quiescenza, e, in particolare, non puo modificare i termini per la Costituzione delle parti. (V 388/72, mass n 356284; (V 2773/68, mass n 335401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)