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Sez. 1, Sentenza n. 388 del 11/02/1972 (Rv. 356284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - AUTONOMI OBBLIGHI DELLE PARTI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNALE DELL'APPELLANTE - LIMITI - PLURALITA DI APPELLATI - COSTITUZIONE TEMPESTIVA OD ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DI UNO DEGLI APPELLATI.*
Stato
decisa il 1972-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - AUTONOMI OBBLIGHI DELLE PARTI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNALE DELL'APPELLANTE - LIMITI - PLURALITA DI APPELLATI - COSTITUZIONE TEMPESTIVA OD ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DI UNO DEGLI APPELLATI.*

I due termini di Costituzione fissati dalla legge all'attore (appellante) ed al convenuto (appellato) sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte e tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine ad essa assegnato, ovvero costituendosi anch'essa tardivamente abbia accettato il contraddittorio. Pertanto se l'attore si costituisce tardivamente e il convenuto non si costituisce il giudice non deve dichiarare la contumacia del convenuto medesimo, ma ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con l'Onere della riassunzione entro un anno dal provvedimento di cancellazione. Se pero vi e una pluralita di appellati, stante l'autonomia dei termini rispettivamente assegnati alle parti, ad evitare la cancellazione della causa dal ruolo, e per consentire la normale prosecuzione del processo, e sufficiente che almeno uno dei convenuti si costituisca tempestivamente, oppure, pur costituendosi a sua volta tardivamente, accetti senza riserva il contraddittorio. (V 2773'68, mass n 335401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)