diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 18/06/1971 (Rv. 352418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTÈ QUALIFICAZIONE E VALORE - ERRONEITA DEL GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIUDIZIARIA DEI DIRITTI LESI - AMMISSIBILITA - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTÈ QUALIFICAZIONE E VALORE - ERRONEITA DEL GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIUDIZIARIA DEI DIRITTI LESI - AMMISSIBILITA - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*

La dichiarazione del prestatore d'opera di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza inerente al rapporto pregresso di lavoro esprime soltanto il convincimento soggettivo dell'interessato circa la congruita di quanto ricevutò ogni qualvolta tale giudizio sia inficiato da errore, il dichiarante e legittimato ad adire il giudice per la tutela dei suoi diritti rimasti insoddisfatti. La quietanza a saldo, se enunci la volonta certa di abbandonare diritti e ragioni determinati o determinabili oggettivamente, puo assumere il valore di una rinuncià detta volonta non si presume, ma puo risultare anche da un comportamento incompatibile con la conservazione del diritto. (Conf 1565'69, mass n 340451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)