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Sez. 1, Sentenza n. 8243 del 28/07/1995 (Rv. 493459 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Mandato conferito agli arbitri - Estinzione con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato dal giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493459-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1722 n. 1 cod. civ., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., su istanza della parte che vi ha interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)