Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 08/05/1979 (Rv. 398947 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - NOTIZIE E INFORMAZIONI ASSUNTE PRESSO TERZI - NATURA - DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - NOTIZIE E INFORMAZIONI ASSUNTE PRESSO TERZI - NATURA - DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - ESCLUSIONE.*
Il consulente tecnico d'ufficio, nello svolgimento delle sue indagini, puo compiere, anche senza espressa autorizzazione del giudice, tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della consulenza, assumendo, se del caso, notizie e informazioni presso terzi; tali notizie ed informazioni, tuttavia, non possono valere quali vere e proprie deposizioni testimoniali, ma hanno il valore di indagini liberamente apprezzabili. (Conf 1122/73, mass n 363613).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)