Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 12/08/1966 (Rv. 324321 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO COME AZIONE DI MANUTENZIONE RECUPERATORIA - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'ATTORE VITTORIOSO IN VIA PRATICA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI VIOLENTO DA DARSI ALLO SPOGLIO - QUALIFICAZIONE DELLO SPOGLIO COME VIOLENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRECLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO COME AZIONE DI MANUTENZIONE RECUPERATORIA - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'ATTORE VITTORIOSO IN VIA PRATICA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI VIOLENTO DA DARSI ALLO SPOGLIO - QUALIFICAZIONE DELLO SPOGLIO COME VIOLENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRECLUSIONE.*
Qualora l'attore abbia agito in reintegra per spoglio violento, ma il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda attrice, abbia ritenuto trattarsi di manutenzione e, contro la sentenza, abbia proposto appello la parte convenuta, in Mancanza di appello incidentale da parte dell'attore o, almeno, di riproposizione espressa della questione sulla qualifica da darsi al lamentato spoglio, la qualifica di semplice - data dal giudice di primo grado allo spoglio medesimo (e, quindi, di manutenzione recuperativa all'esperita Azione) - diventa punto fermo in causa, con la conseguenza che al giudice di appello non e piu consentito qualificare lo spoglio come violento, senza violare il giudicato formatosi al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)