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Sez. L, Sentenza n. 22314 del 03/11/2016 (Rv. 641426 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi del settore edile - Minimale contributivo - Esclusioni ex art. 29 del d.l. n. 244 del 1995 - Oneri di allegazione e prova del datore di lavoro - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641426-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di contributi nel settore edile, ove l'Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)