Sez. 1, Sentenza n. 9124 del 06/05/2015 (Rv. 635341 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE | Nullità del contratto costitutivo di società di persone - Effetti - Equiparabilità allo scioglimento della società - Sussistenza - Conseguenze - Ripartizione tra i soci del patrimonio comune.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE
La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)