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Sez. 1, Sentenza n. 3166 del 02/04/1999 (Rv. 524854 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE | Senza determinazione di tempo, senza forma scritta e con conferimento del godimento di beni immobili - Nullità - Conseguenze - Equiparazione alle conseguenze dello scioglimento della società - Legittimità - Liquidazione della quota del socio - Criteri.
Stato
decisa il 1999-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524854-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE

Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n. 9 cod. civ. il quale contempla la forza scritta "ad substantiam" per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Detta nullità (per escludere la quale non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, onde circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio - con conseguente non necessarietà di forma scritta -, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento) è del tutto equiparabile, "quoad effectum", al fenomeno dello scioglimento della società, con conseguente necessità di procedere alla liquidazione della quota del singolo socio, avuto riferimento alla complessiva situazione patrimoniale dell'azienda alla data dello scioglimento, comprensiva di tutte le relative componenti, fra cui anche la quota relativa all'avviamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)