Sez. 1, Sentenza n. 565 del 19/01/1995 (Rv. 489750 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE | Nullità del contratto costitutivo di società - Effetti - Equiparazione allo scioglimento della società - Conseguenze - Ripartizione tra i soci del patrimonio comune.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE
La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, con la conseguenza che, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi), si configura alla stregua di liquidazione della quota e costituisce debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)