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Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430204 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - PERIODO DI COMPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO ANCHE SUGLI ALTRI ELEMENTI INTEGRANTI LA FATTISPECIE COSTITUTIVA DEL PREDETTO DIRITTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430204-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - PERIODO DI COMPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO ANCHE SUGLI ALTRI ELEMENTI INTEGRANTI LA FATTISPECIE COSTITUTIVA DEL PREDETTO DIRITTO - OBBLIGATORIETÀ.*

Il giudice del merito, nel valutare - in relazione alla malattia del lavoratore - i fatti su cui si fonda il diritto di recesso del datore di lavoro, non può esimersi dall'accertare, anche d'ufficio, non soltanto l'avvenuto decorso del periodo di comporto, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2110 cod. civ., ma anche quegli altri elementi che, lungi dall'essere causa di inefficacia o dall'avere portata modificativa o estintiva del diritto di recesso sopra menzionato (e oggetto, come tali, di eccezione in senso proprio da parte del lavoratore), integrino a loro volta la fattispecie costitutiva di tale diritto. Fra i detti elementi, ove dal processo emerga la sussistenza nel lavoratore di malattia polmonare di natura tubercolotica, non può non essere compreso l'avvenuto decorso del termine di sei mesi dalla data della dimissione del lavoratore dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, atteso che l'art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 (sul miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi) sancisce per i datori di lavoro del settore privato, che abbiano più di quindici dipendenti, l'Obbligo di conservazione del posto (in favore dei lavoratori affetti da tubercolosi) durante il periodo semestrale anzidetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)