Sez. L, Sentenza n. 5978 del 15/06/1998 (Rv. 516494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ | Periodo di comporto - Superamento - Licenziamento - Impugnazione - Contestazione da parte del lavoratore della computabilità di talune assenze ai fini del comporto - Natura - Eccezione in senso proprio o in senso stretto - Esclusione - Giudizio di appello - Formulazione della contestazione per la prima volta - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ
Il lavoratore che, impugnando il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, contesti la computabilità in detto periodo di talune assenze, non propone un'eccezione in senso stretto o proprio, la cui tempestiva formulazione si ponga quale condizione perché il giudice eserciti il potere - dovere di accertare l'effettiva durata delle assenze ed il loro computo complessivo ai fini del superamento del detto periodo. Ne consegue che la suddetta contestazione è ammissibile, e il giudice non può ometterne l'esame, ancorché formulata in grado d'appello per la prima volta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)