Sez. L, Sentenza n. 5507 del 30/08/1983 (Rv. 430441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE - NECESSITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPIEGATO DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE - NECESSITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPIEGATO DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE.*
Al fine dell'accertamento della categoria e della qualifica spettante al lavoratore, nei cui confronti sia efficace una determinata contrattazione collettiva, è necessario fare riferimento in primo luogo a quest'ultima, salvo che in situazioni nelle quali la specifica posizione di lavoro non trovi un inquadramento tipico, in tutto o in parte, nella classificazione o qualificazione propria di detta contrattazione. (nella specie, enunciando tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito, in applicazione di quanto stabilito anche dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dalle imprese di Assicurazione, avevano riconosciuto i requisiti propri della categoria impiegatizia di ordine nelle mansioni di un lavoratore addetto prevalentemente all'ufficio spedizione della compagnia da cui dipendeva). (V 1936/80, mass n 405558; (V 4507/79, mass n 401014).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 95, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 95, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 98, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)