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Sez. L, Sentenza n. 4507 del 30/07/1979 (Rv. 401014 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - UFFICIALI ESATTORIALI - DIPENDENTI DA ESATTORIE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO - INQUADRAMENTO, NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA, IN UNA QUALIFICA AUTONOMA E DISTINTA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401014-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - UFFICIALI ESATTORIALI - DIPENDENTI DA ESATTORIE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO - INQUADRAMENTO, NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA, IN UNA QUALIFICA AUTONOMA E DISTINTA - AMMISSIBILITA.*

Nella disciplina del rapporto di lavoro degli ufficiali esattoriali dipendenti da esattorie gestite da casse di risparmio, nulla vieta all'autonomia contrattuale collettiva di inquadrare, nell'ambito della categoria impiegatizia, gli ufficiali esattoriali in considerazione delle peculiari mansioni e delle tipiche funzioni pubbliche ad essi attribuite dalla legge, nonche della particolare posizione da essi occupata nell'organizzazione aziendale, in una qualifica autonoma e distinta dalle altre qualifiche impiegatizie ed in ispecie da quella degli impiegati di concetto, senza per cio solo disconoscere il carattere concettuale delle loro prevalenti funzioni. Pertanto, di fronte alla chiara e precisa disposizione del contratto collettivo nazionale del 13 dicembre 1941, che inquadra gli ufficiali esattoriali dipendenti da esattorie gestite da casse di risparmio in una qualifica a se stante, il giudice del merito, che abbia accertato l'esistenza dei requisiti richiesti per tale inquadramento, non puo far ricorso ad altri criteri per verificare l'esattezza della qualifica attribuita dall'autonomia contrattuale. (Conf 1969/74, mass n 370204; (Conf 2234/67, mass n 329419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 13/12/1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)