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Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 16/05/1997 Cc. (dep. 26/06/1997) Rv. 207971 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Esplosivi - Criteri distintivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207971-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

Rientrano nella categoria delle materie esplodenti, utilizzate per fuochi d'artificio, quelle sostanze prive di potenza micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate tra gli esplosivi quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione di 16 petardi di notevole potenza, qualificata come contravvenzione ex art. 678 cod. pen. e, pertanto, punita con pena suscettibile di sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)