Sez. 1, Sentenza n. 38064 del 06/11/2006 Ud. (dep. 20/11/2006) Rv. 234979 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Nozione di cui all'art. 678 cod. pen. - Differenza con esplosivi - Requisito della micidialità - Materiali pirici - Configurabilità della violazione di cui all'art. 10 Legge n.497 del 1974 - Condizioni.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art.678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)