Sez. 2, Sentenza n. 21831 del 28/01/2002 Ud. (dep. 05/06/2002) Rv. 221986 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Assegnazione di magistrato onorario ad un collegio giudicante disposto prima dell'entrata in vigore dell'art. 43 bis ord. giud. - Irrilevanza dello "ius superveniens" - Difetto di costituzione del giudice - Insussistenza.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
Non ricorre alcun difetto di costituzione del giudice nel caso di assegnazione di un magistrato onorario ad un collegio giudicante di tribunale, attuata a seguito di provvedimento intervenuto prima dell'entrata in vigore delle limitazioni previste dall'art. 43 bis ord. giud., avendo quest'ultima natura di norma non sostanziale ma processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)