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Sez. U, Sentenza n. 13626 del 16/12/2010 Ud. (dep. 05/04/2011) Rv. 249299 - 01

GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI | Accoglimento - Dichiarazione di conservazione d'efficacia degli atti anteriormente compiuti - Assenza - Efficacia degli atti anteriormente compiuti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249299-01

GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI

In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (La Suprema Corte ha precisato che la nozione di <<efficacia>> indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)