Sez. 1, Sentenza n. 12409 del 19/12/2000 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218454 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale - Configurabilità della nullità - Mancanza delle condizioni specifiche di esercizio della funzione giudiziaria - Nullità - Insussistenza - Conseguenze in tema di partecipazione irrituale di giudice onorario ad udienza di tribunale.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
In tema di capacità del giudice, la partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43-bis ord. giud. (impedimento o mancanza di giudici ordinari), costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità, né può ricondursi alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alle menzionate condizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)