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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015 (Rv. 634436 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo stampa - Diritto di critica - Limiti - Rispetto del principio della continenza - Fattispecie relativa all'uso del termine "spia".
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634436-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto carattere diffamatorio all'uso del termine "spia" riferito ad un uomo politico, avuto riguardo anche al fatto che gli artt. 257 e 258 cod. pen. puniscono espressamente, fra i delitti contro la personalità dello Stato, condotte di spionaggio politico o militare o relativo a notizie di cui sia stata vietata la divulgazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)