Sez. 1 - , Sentenza n. 22042 del 31/10/2016 (Rv. 642637 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Opera letteraria e attività giornalistica - Caratteri differenziali - Diffamazione a mezzo di opera letteraria - Contenuto non veritiero - Insufficienza - Diffamazione a mezzo di attività giornalistica - Diritto di critica - Limite della continenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
L'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera artistica o letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica: mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive, l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota, invece, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante un'attività di trasfigurazione creativa della realtà, pur quando faccia riferimento a vicende realmente accadute. Ne consegue che, a differenza dell'opera letteraria (la quale, non assume carattere diffamatorio per il solo fatto di essere inveritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi), l'attività giornalistica, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva - è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, avendo qualificato come artistica o letteraria un'opera che, per il suo contenuto sostanzialmente informativo, era, invece, assimilabile a quelle di tipo giornalistico, non ha svolto una puntuale verifica in ordine alla verità, sia pure putativa, dei fatti narrati, ed alla loro rappresentazione in forma civile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 21, Costituzione art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 595
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)