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Sez. L, Sentenza n. 2258 del 17/03/1990 (Rv. 466027 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME IN FORZA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPELLATO ALLA RESTITUZIONE PER IL CASO DI ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466027-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME IN FORZA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPELLATO ALLA RESTITUZIONE PER IL CASO DI ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*

Con riguardo alle somme versate in forza di sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, deve riconoscersi all'appellante la possibilità di chiedere ed ottenere dal giudice di secondo grado, per il caso di accoglimento del gravame - e senza che tale domanda debba essere "condizionata" al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, applicandosi il primo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., anziché il secondo comma - la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme medesime, la quale, poi, va disposta, in applicazione dell'art. 2033, ultima parte cod. civ., con gli interessi legali soltanto dal giorno della domanda, ove si riconosca la buona fede dell'accipiens. (V 2841/89, mass n 463075; (V 8466/87, mass n 456003; (V 4684/81, mass n 415403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)