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Sez. L, Sentenza n. 8466 del 18/11/1987 (Rv. 456003 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME VERSATE IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - DOMANDA DI RESTITUZIONE PROPOSTA IN APPELLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO PER LA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456003-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SOMME VERSATE IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - DOMANDA DI RESTITUZIONE PROPOSTA IN APPELLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO PER LA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle somme versate in forza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, deve riconoscersi all'appellante la possibilità di chiedere ed ottenere dal giudice di secondo grado, per il caso di accoglimento del gravame, la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme medesime, senza che la pronuncia del giudice d'appello debba essere condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. (Conf 4684/81, mass n 415403).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)