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Sez. U, Sentenza n. 1164 del 11/04/1969 (Rv. 339743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA- IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI CASE POPOLARI (ICP) - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA- IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI CASE POPOLARI (ICP) - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Gli istituti autonomi per le case popolari, nonostante il loro inquadramento sindacale attuato per effetto della legge 16 giugno 1938 n. 1303, ed il conseguente, eventuale assoggettamento dei rapporti di impiego con i loro dipendenti a contratti collettivi, sono da considerare enti pubblici non economici, in quanto tendono a conseguire finalita eminentemente assistenziali (assegnazioni di case popolari) e, pertanto, le controversie relative ai rapporti d'impiego tra detti istituti e i loro dipendenti non sono di Competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 429 cod.proc.civ., bensi del giudice amministrativo, trattandosi d'impiego pubblico) (V. 2067-68, mass. N. 334190 2066-68, mass. N. 334189 346-64).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1938 num. 1303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)