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Sez. U, Sentenza n. 618 del 17/02/1975 (Rv. 373934 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373934-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli istituti autonomi per le case popolari, nonostante il loro inquadramento sindacale attuato per effetto della legge 16 giugno 1938 n 1303 ed il conseguente assoggettamento eventuale dei rapporti di impiego dei loro dipendenti ai contratti collettivi, sono da considerarsi enti pubblici non economici, in quanto tendono a conseguire finalita eminentemente assistenziali (assegnazioni di case popolari) e, pertanto, le controversie relative ai suddetti rapporti di impiego non sono di Competenza del giudice ordinario a norma dell'art 429 cod proc civ (secondo il testo originario, tuttora applicabile ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, ai sensi dell' art 20 di questa stessa legge), bensi del giudice amministrativo. (Conf 1164/69, mass n 339743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1938 num. 1303, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)