diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4378 del 28/06/1988 (Rv. 459361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - LAVORATORI STAGIONALI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DI PRECEDENZA NELL'ASSUNZIONE CON LA MEDESIMA QUALIFICA PRESSO LA STESSA AZIENDA - CONDIZIONI - LAVORATORI CON MANSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - LAVORATORI STAGIONALI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DI PRECEDENZA NELL'ASSUNZIONE CON LA MEDESIMA QUALIFICA PRESSO LA STESSA AZIENDA - CONDIZIONI - LAVORATORI CON MANSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla speciale disciplina prevista dall'art. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per il collocamento dei lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza nella assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda riconosciuto dalla norma citata in favore dei lavoratori stagionali che abbiano già prestato attività lavorativa presso la medesima azienda, tiene conto unicamente della maggiore anzianità acquisita nelle medesime mansioni e qualifica dal lavoratore durante le precedenti stagioni e non anche dell'eventuale anzianità conseguita in altra e diversa posizione di lavoro. Consegue che - ove il lavoratore stagionale, il quale abbia in precedenza espletato determinate mansioni, chieda per la prima volta di essere riassunto per l'Esercizio di altre e diverse mansioni - non può tenersi più conto della pregressa anzianità e quindi legittimamente il datore di lavoro lo colloca in graduatoria dopo altri lavoratori stagionali che abbiano già una specifica anzianità di servizio in queste ultime mansioni, ancorché una minore anzianità complessiva. (V 5996/87, mass n 454374; (V 8423/87, mass n 455976).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)