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Sez. 3, Sentenza n. 431 del 30/01/1978 (Rv. 389734 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - A PRECETTO - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Stato
decisa il 1978-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389734-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - A PRECETTO - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE.*

L'espressione 'opposizione a precettò sta a indicare soltanto che l'opposizione viene proposta anteriormente all'inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l'opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli Atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito. (nella specie il ricorrente sosteneva che l'opposizione al precetto, precedendo l'inizio dell'esecuzione, non poteva qualificarsi come opposizione all'esecuzione e doveva percio rientrare tra le ordinarie controversie alle quali si applicava la sospensione feriale dei termini processuali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)