Sez. 3, Sentenza n. 12768 del 21/12/1998 (Rv. 521861 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Sospensione dei termini processuali (art. 1 legge 742/1969) - Applicabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
Nelle cause di opposizione all' esecuzione - tale essendo anche quella proposta ai sensi dell' art. 615, primo comma, cod. proc. civ. - non si applica la sospensione dei termini processuali dal primo agosto al quindici settembre, prevista dall' art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)