diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12768 del 21/12/1998 (Rv. 521861 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Sospensione dei termini processuali (art. 1 legge 742/1969) - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521861-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Nelle cause di opposizione all' esecuzione - tale essendo anche quella proposta ai sensi dell' art. 615, primo comma, cod. proc. civ. - non si applica la sospensione dei termini processuali dal primo agosto al quindici settembre, prevista dall' art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)