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Sez. 1, Sentenza n. 3723 del 04/05/1990 (Rv. 467001 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA - IRREVOCABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467001-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA - IRREVOCABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nella disciplina del condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), il principio, secondo il quale la domanda di definizione agevolata non è revocabile e comporta la Determinazione dei Tributi dovuti sulla base dei criteri automatici fissati da tale decreto, senza che rilevi l'eventuale spettanza di esenzioni (quale sia il momento del loro riconoscimento), manifestamente non implica contrasto con i precetti costituzionali in tema d'imposizione fiscale, vertendosi in tema di effetti di una libera scelta del contribuente. (V 4094/87, mass n 452875; (V 3002/87, mass n 452099).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)