Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 27/03/1987 (Rv. 452099 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA - INTANGIBILITÀ - ESISTENZA DI UN IMPONIBILE - IRRILEVANZA - ESENZIONI SPETTANTI AL CONTRIBUENTE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA - INTANGIBILITÀ - ESISTENZA DI UN IMPONIBILE - IRRILEVANZA - ESENZIONI SPETTANTI AL CONTRIBUENTE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La presentazione, da parte del contribuente, della domanda di condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, configura una scelta irrevocabile che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la liquidazione agevolata, secondo i criteri fissati dalla detta disciplina ed indipendentemente dalla effettiva esistenza di un imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente (nella specie, quella di cui all'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635). (Conf 4645/86, mass n 447375; (Conf 6214/85, mass n 443342; (Conf 1865/84, mass n 433943).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)