Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 28/04/1987 (Rv. 452875 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660 DEL 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660 DEL 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
In conformità al carattere di irrevocabilità della domanda di condono previsto dal d.l. n. 660 del 1973 conv. In legge n. 823 del 1973, nonché all'intangibilità della conseguente definizione, tale istanza impedisce che, per il periodo per il quale opera la chiesta definizione si possa tener conto di esenzioni pur già spettanti al contribuente medesimo, senza che abbia rilievo il momento - anteriore o posteriore alla data di presentazione della domanda di condono - in cui sia stato riconosciuto il diritto a tali esenzioni. (V 6214/85, mass n 443342; (V 1865/84, mass n 433943; (Conf 1036/86, mass n 444548).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)