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Sez. L, Sentenza n. 501 del 21/01/1981 (Rv. 410979 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE NON EROGATE PER LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO DALLA PARTE VITTORIOSA IN TALE GRADO RIMASTA CONTUMACE NEL PRECEDENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410979-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE NON EROGATE PER LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO DALLA PARTE VITTORIOSA IN TALE GRADO RIMASTA CONTUMACE NEL PRECEDENTE - INAMMISSIBILITA.*

Presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e che la parte al cui favore esse sono attribuite, le abbia effettivamente sostenute, per lo svolgimento dell'attivita difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel successivo giudizio di secondo grado non puo chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nel quale essa e rimasta contumace, ne il giudice puo provvedere alla liquidazione di esse. (Conf 3936/78, mass n 393542; (Conf 3729/77, mass n 387396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 90, Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)