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Sez. 3, Sentenza n. 3936 del 23/08/1978 (Rv. 393542 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PARTE VINCITRICE IN APPELLO RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - RICHIESTA DI CONDANNA DELLA CONTROPARTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393542-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PARTE VINCITRICE IN APPELLO RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - RICHIESTA DI CONDANNA DELLA CONTROPARTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

Presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e che la parte, al cui favore esse sono attribuite, le abbia effettivamente sostenute. Pertanto, la parte risultata vincitrice in appello non puo ottenere, in proprio favore, la condanna della controparte al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado, nel quale essa e rimasta contumace.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)