Sez. L, Sentenza n. 2952 del 11/05/1985 (Rv. 440689 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - CONDANNA DELL'APPELLANTE NEI CONFRONTI DELL'APPELLATO NON COSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - CONDANNA DELL'APPELLANTE NEI CONFRONTI DELL'APPELLATO NON COSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali è che la parte cui esse sono state attribuite le abbia effettivamente sostenute, per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio. Ne consegue che il rigetto dell'appello non può comportare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore dell'appellato che non ha partecipato a tale grado di giudizio. (V 501/81, mass n 410979; (V 3936/78, mass n 393542).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)