Sez. 2, Sentenza n. 588 del 22/03/1962 (Rv. 250912 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA L 13 GIUGNO 1942 N 794 - PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - QUESTIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO AL COMPENSO - DECISIONE - ORDINANZA INAPPELLABILE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA L 13 GIUGNO 1942 N 794 - PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - QUESTIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO AL COMPENSO - DECISIONE - ORDINANZA INAPPELLABILE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
Lo speciale procedimento di cui alla legge professionale forense n 794 del 1942 e applicabile tutte le volte che il debitore non contesti il presupposto che lo legittima, cioe la sua qualita di cliente dell'avvocato o procuratore, onde esso e applicabile anche quando si controverta sull''an debeatur' su questioni che incidono sul diritto o meno del patrono al compenso per le prestazioni professionali, sulla portata e validita di eventuali convenzioni stipulate al riguardo dalle parti, sulle tariffe applicabili, sulla Estinzione totale o parziale del debito e simili. Entro questi limiti, il suddetto procedimento speciale che si svolge con istruzione sommaria e con estrema semplicita di forme, culmina in un provvedimento previsto come ordinanza non impugnabile in appello, ma denunciabile, per il suo contenuto decisorio, in Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 2668/60, 2191/60, 3211/59).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)